Art. 12 · Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti

Art. 12

Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti

In vigore dal 3 lug 2014
Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti 1.   Nelle regole e procedure dello SPIS il gestore stabilisce una definizione di inadempienza del partecipante che contempli, almeno, il mancato adempimento del partecipante ai propri obblighi finanziari alla relativa scadenza, in conseguenza, tra l'altro, di ragioni di carattere operativo, inadempimenti contrattuali o avvio di procedure di insolvenza nei suoi confronti. Il gestore dello SPIS distingue tra fattispecie di inadempienza di natura automatica e di natura discrezionale. In caso di fattispecie di inadempienza di natura discrezionale il gestore dello SPIS specifica il soggetto deputato a esercitare tale discrezionalità. Tale definizione è soggetta a revisione con periodicità almeno annuale. 2.   Il gestore dello SPIS si dota di regole e procedure in materia di inadempienze che gli permettano di continuare ad adempiere ai propri obblighi in caso di inadempienza di un partecipante e che disciplinino la ricostituzione delle risorse a seguito di essa. Le regole e procedure definiscono, almeno, i seguenti elementi: a) le azioni che il gestore dello SPIS può intraprendere quanto si verifica un'inadempienza; b) se tali azioni siano automatiche o discrezionali e i mezzi mediante i quali tale discrezionalità è esercitata; c) i possibili cambiamenti nelle normali prassi di regolamento del gestore dello SPIS finalizzati ad assicurare il regolamento tempestivo; d) la gestione di pagamenti nelle diverse fasi di elaborazione; e) la sequenza probabile delle azioni; f) il ruolo, gli obblighi e le responsabilità delle parti interessate, ivi compresi i partecipanti non inadempienti; g) altri meccanismi da attivare per limitare l'impatto di un'inadempienza. 3.   Il gestore dello SPIS è pronto a dare attuazione alle proprie regole e procedure in caso di inadempienze, ivi comprese le appropriate procedure discrezionali previste dalle proprie regole. Il gestore dello SPIS, provvede, tra l'altro: a) a munirsi della capacità operativa, ivi compresa una sufficiente dotazione di personale adeguatamente formato, necessaria ad attuare tempestivamente le procedure delineate al paragrafo 2; e b) a disciplinare nelle regole e procedure dello SPIS le necessità inerenti a documentazione, informazione e comunicazione e, ove risultino coinvolte più IFM o altre autorità, coordinamento. 4.   Il gestore dello SPIS rende pubblici gli elementi essenziali delle regole e procedure delineate nel paragrafo 2, ivi compresi, almeno, i seguenti elementi: a) le circostanze nelle quali sono intraprese azioni; b) i soggetti preposti ad intraprenderle; c) l'ambito delle azioni da intraprendere; d) il meccanismo predisposto per regolare gli obblighi del gestore dello SPIS nei confronti dei partecipanti non inadempienti. 5.   Il gestore dello SPIS provvede a verificare e rivedere le regole e procedure dello SPIS delineate al paragrafo 2 con periodicità almeno annuale o dopo ogni cambiamento rilevante apportato allo SPIS che incida su tali regole o procedure. I partecipanti allo SPIS e i soggetti interessati sono coinvolti dal gestore dello SPIS nel processo di verifica e revisione.
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