Art. 6 · Relazioni sui sistemi nazionali di inventario

Art. 6

Relazioni sui sistemi nazionali di inventario

In vigore dal 30 giu 2014
Relazioni sui sistemi nazionali di inventario 1.   Gli Stati membri comunicano le informazioni sui loro sistemi nazionali di inventario di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 sotto forma di testo, specificando: a) il nome e i recapiti del soggetto nazionale avente la responsabilità generale dell'inventario nazionale dello Stato membro; b) i ruoli e le responsabilità delle diverse agenzie e soggetti in relazione alla pianificazione dell'inventario, alle procedure di preparazione e di gestione, nonché alle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali atte a preparare l'inventario; c) una descrizione della procedura di raccolta dei dati relativi alle attività, di selezione dei fattori di emissione e dei metodi e di sviluppo delle stime delle emissioni; d) una descrizione dei metodi utilizzati e dei risultati della determinazione delle categorie fondamentali; e) una descrizione delle procedure che determinano il momento in cui si procede ad un nuovo calcolo dei dati d'inventario già trasmessi; f) una descrizione del piano di assicurazione e controllo di qualità, della sua attuazione e degli obiettivi di qualità stabiliti, informazioni sulla valutazione interna ed esterna e sulle procedure di revisione, nonché i relativi risultati in conformità alle linee guida per i sistemi nazionali riportate nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto; g) una descrizione delle procedure per la valutazione e l'approvazione ufficiali dell'inventario. 2.   Gli Stati membri trasmettono una descrizione delle disposizioni atte a garantire che le autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013, tra cui le informazioni sulle organizzazioni che forniscono le informazioni, la pianificazione periodica di accesso alle informazioni, il livello di disaggregazione e di completezza delle informazioni a cui si dà accesso.
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