Art. 39 · Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli

Art. 39

Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli

In vigore dal 30 giu 2014
Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli 1.   Ove uno Stato membro non abbia inserito nella sua relazione sull'inventario nazionale le informazioni di cui all' del presente regolamento, esso riferisce informazioni testuali sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, secondo quanto stabilito all', paragrafo 2, secondo comma, lettera a) della decisione n. 529/2013/UE, includendo i seguenti elementi: a) una descrizione delle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali conforme alle prescrizioni del protocollo di Kyoto per i sistemi nazionali che figurano nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1, nonché conforme alle prescrizioni per i sistemi nazionali stabilite nelle linee guida della convenzione UNFCCC per gli inventari nazionali di gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione 24/CP.19; b) una descrizione del modo in cui i sistemi attuati sono coerenti con i requisiti metodologici della relazione elaborata dall'IPCC sulla versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e delle linee guida per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto (2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol), delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e, se del caso, dell'integrazione del 2013, relativa alle zone umide, delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'IPCC (2013 Supplement to 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands). 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 in una relazione distinta secondo il seguente calendario: a) la prima relazione nell'anno 2016 per l'anno di riferimento 2014, compresi tutti gli sviluppi a partire dal 1o gennaio 2013; b) la seconda relazione nell'anno 2017 per l'anno di riferimento 2015; c) la terza relazione nell'anno 2018 per l'anno di riferimento 2016. 3.   A partire dalla seconda relazione gli Stati membri concentrano l'attenzione sugli eventuali cambiamenti e sviluppi intervenuti nei loro sistemi rispetto alle informazioni contenute nella relazione precedente.
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