Art. 36 · Cooperazione con gli Stati membri

Art. 36

Cooperazione con gli Stati membri

In vigore dal 30 giu 2014
Cooperazione con gli Stati membri 1.   Gli Stati membri: a) partecipano a tutte le fasi della revisione secondo il calendario fissato nell'allegato XVI; b) designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell'Unione; c) partecipano e contribuiscono all'organizzazione di una visita in loco, in stretta collaborazione con il segretariato, se necessario; d) forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni sulle relazioni di revisione, se del caso. 2.   Su richiesta degli Stati membri, le osservazioni in merito alle risultanze della revisione sono incluse nella relazione di revisione finale. 3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.
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