Art. 22
Comunicazione di politiche e misure
In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione di politiche e misure
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle politiche e le misure di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XI del presente regolamento e utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.
2. In aggiunta al formato tabulare di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano in formato testuale le informazioni qualitative riguardanti i legami tra le varie politiche e misure notificate a norma del paragrafo 1 e il modo in cui tali politiche e misure contribuiscono ai diversi scenari di proiezione, compresa la valutazione del loro contributo alla realizzazione di una strategia di sviluppo a basse emissioni.
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