Art. 11
Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati
In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati
Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all', paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (UE) n. 525/2013, riportando:
a)
una descrizione dei controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il grado di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni;
b)
una descrizione dei principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;
c)
informazioni indicanti se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006 (11);
d)
qualora i controlli non siano stati effettuati, una spiegazione delle ragioni per le quali i controlli non sono stati considerati pertinenti.
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