Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 giu 2014
1.   Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le risposte al questionario di cui al considerando (11) del presente regolamento o qualsiasi informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. 2.   Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. 3.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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