Art. 6
Riesame
In vigore dal 27 giu 2014
Riesame
La Commissione intende riesaminare il presente regolamento alla luce: delle informazioni e consigli trasmessi dal gestore della realizzazione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo aver assolto i compiti di coordinamento e consultazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013; le informazioni ricavate dalle attività di monitoraggio di cui all'; e gli sviluppi tecnologici in ambito ATM, presentando i risultati del riesame al comitato per il cielo unico.
Il riesame è incentrato in particolare sui seguenti aspetti:
a)
i progressi nell'applicazione delle funzionalità ATM di cui all', paragrafo 1;
b)
l'uso degli incentivi esistenti ai fini della realizzazione del progetto comune pilota e le possibilità di nuovi incentivi;
c)
il contributo del progetto comune pilota al conseguimento degli obiettivi prestazionali e all'uso flessibile dello spazio aereo;
d)
i costi e i benefici effettivi dell'attuazione delle funzionalità ATM di cui all', paragrafo 1, compresa l'individuazione di un impatto negativo a livello locale o regionale su una qualsiasi categoria specifica di soggetti operativi;
e)
la necessità di adattare il progetto comune pilota, in particolare il suo ambito personale e geografico e le date di attuazione previste di cui all'allegato;
f)
i progressi nello sviluppo del materiale di riferimento e di supporto di cui all'.
La Commissione avvia il primo riesame del regolamento al più tardi 18 mesi dopo l'approvazione del programma di realizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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