Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004 e all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: 1) «aeroporto — processo decisionale collaborativo (A-CDM — Airport-Collaborative Decision Making)», un processo in cui le decisioni relative alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (nel prosieguo: ATFCM — Air Traffic Flow and Capacity Management) negli aeroporti sono adottate sulla base dell'interazione tra soggetti operativi e altri soggetti che partecipano all'ATFCM finalizzata a ridurre i ritardi, migliorare la prevedibilità degli eventi e ottimizzare l'uso delle risorse; 2) «piano operativo aeroportuale (AOP — Airport Operations Plan)», un piano unico, comune e definito di comune accordo a disposizione di tutti i soggetti aeroportuali, il cui obiettivo è fornire una migliore consapevolezza della situazione e costituire la base sulla quale i soggetti interessati possono adottare decisioni relative all'ottimizzazione del processo; 3) «piano operativo della rete (NOP — Network Operations Plan)», piano, e relativi strumenti di supporto, sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l'organizzazione delle attività operative a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete. Per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee il piano operativo della rete comprende il piano di miglioramento della rete di rotte europee; 4) «operare una funzionalità ATM», la funzionalità ATM in questione è messa in servizio ed è pienamente utilizzata nelle operazioni giornaliere; 5) «data di attuazione prevista», la data in cui la funzionalità ATM in questione deve essere completata e integralmente utilizzata sul piano operativo.
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