Art. 8 · Cumulo

Art. 8

Cumulo

In vigore dal 25 giu 2014
Cumulo 1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all' e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. 2.   Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. 3.   Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati: a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. 4.   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. 5.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento. 6.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti ”de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento. 7.   Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell', paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli del presente regolamento. 8.   Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori di cui all' del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all' del presente regolamento, non sono cumulabili con gli aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/20013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati nel presente regolamento.
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