Art. 7 · Intensità di aiuto e costi ammissibili

Art. 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

In vigore dal 25 giu 2014
Intensità di aiuto e costi ammissibili 1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. 2.   L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 3.   Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. 4.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti. 5.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. 6.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:702:oj#art-7