Art. 51 · Disposizioni transitorie

Art. 51

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 giu 2014
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione degli . 2.   Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e delle altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili. 3.   Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2015 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell' del regolamento 994/98 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi. In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o sono concessi come finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di applicazione.
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