Art. 49 · Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità

Art. 49

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità 1.   Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. 4.   L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione. 5.   Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno. 6.   L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell'. 7.   Gli aiuti finanziano i costi delle azioni che: a) sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all', paragrafo 4; b) richiamano l'attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, norme elevate di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente connessi al regime di qualità interessato. 8.   Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità istituiti dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012. 9.   L'origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all'origine sia secondario rispetto al messaggio principale. 10.   Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale. 11.   L'intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.
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