Art. 34
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013, concessi a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, se del caso, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
realizzazione di infrastrutture protettive;
b)
interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
c)
installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
d)
ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.
6. Nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può finanziare le spese di manutenzione.
7. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.
8. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 5, lettera d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che:
a)
si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e
b)
l'evento di cui alla lettera a), comprese le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE per eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale.
9. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.
Il programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato reca l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.
10. Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.
Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5 inerenti alle peculiarità del settore forestale.
11. Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.
12. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:702:oj#art-34