Art. 27
Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti
1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:
a)
aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
b)
aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
c)
aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
d)
aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
e)
aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all', paragrafo 4.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 2.
3. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:
a)
operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché
b)
prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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