Art. 25
Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali
1. Gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento; nonché
b)
esiste un nesso causale diretto tra l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
4. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.
I danni includono quanto segue:
a)
le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 6;
b)
i danni materiali di cui al paragrafo 7.
6. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
a)
il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal
b)
risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.
Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.
7. I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Se la riduzione di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 6 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.
8. Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.
9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
10. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.
Storico versioni
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