Art. 15 · Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Art. 15

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.
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