Art. 11

Art. 11

In vigore dal 24 giu 2014
Gli e l', paragrafo 2: a) non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012; b) non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.
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