Art. 9
Preparazione dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità
In vigore dal 23 giu 2014
Preparazione dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità
1. Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i loro contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (f). I contributi riguardano tutti gli enti di un gruppo di enti che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sul capitale. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, che sono autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;
b)
il gruppo di enti a livello consolidato.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sulla liquidità. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:
a)
tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, qualora autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;
b)
il gruppo di enti a livello consolidato.
4. I contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale includono ciascuno degli elementi di cui all'.
5. I contributi al progetto di decisione congiunta sulla liquidità includono ciascuno degli elementi di cui all'.
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