Art. 7 · Dialogo sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

Art. 7

Dialogo sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

In vigore dal 23 giu 2014
Dialogo sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata decide in merito alla forma e all'ambito del dialogo con le autorità competenti interessate sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. 2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono la conciliazione tra le proposte quantitative incluse nelle singole relazioni SREP e nelle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui all', paragrafo 1, e le proposte quantitative della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo, secondo il caso. 3.   Le proposte quantitative di cui al paragrafo 2 consistono almeno nelle seguenti proposte: a) i livelli proposti dei fondi propri che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; b) i livelli proposti dei requisiti specifici in materia di liquidità che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a soddisfare ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
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