Art. 6 · Preparazione della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

Art. 6

Preparazione della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

In vigore dal 23 giu 2014
Preparazione della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo sulla base di tutti i seguenti aspetti: a) la propria relazione SREP o la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità riguardante l'ente impresa madre nell'UE e il gruppo; b) le relazioni SREP o le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità riguardanti le succursali fornite dalle autorità competenti interessate ai sensi dell'; c) i contributi di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell', paragrafo 2. 2.   Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), insieme ai contributi di cui al suddetto paragrafo, lettera (c), sono aggiunte come allegati alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. 3.   La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo contengono i risultati della valutazione effettuata per determinare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dal gruppo e dai relativi enti, nonché i fondi propri e la liquidità da essi detenuti, assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi. 4.   La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato III. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato IV e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato IV. La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato VII. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VIII e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VIII. 5.   Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di vigilanza su base consolidata assicura il soddisfacimento di tutti i seguenti requisiti: a) la valutazione congiunta tiene conto della rilevanza degli enti nel gruppo e della loro significatività nel mercato locale; b) la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo indicano in che modo tali rilevanza e significatività sono state prese in considerazione. 6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce le bozze di relazione alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (c). 7.   Fatto salvo l'accordo di cui all', paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.
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