Art. 4
Coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo
In vigore dal 23 giu 2014
Coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere altre autorità competenti e autorità competenti di paesi terzi nella stesura della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Questa decisione si basa sulla rilevanza della succursale o dell'ente nel gruppo e sulla sua significatività per il mercato locale.
Il coinvolgimento è soggetto a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE e, laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
L'equivalenza è valutata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e da tutte le autorità competenti interessate.
2. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata decida di coinvolgere un'altra autorità competente, come definita all', paragrafo 2, o un'autorità competente di un paese terzo, entrambe le autorità raggiungono un accordo sull'ampiezza del coinvolgimento dell'altra autorità competente o dell'autorità competente del paese terzo. Tali accordi sono ammessi per i seguenti scopi:
a)
fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata contributi alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;
b)
aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera (a) alla bozza o alla versione finale della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora decida di coinvolgere altre autorità competenti o autorità competenti di paesi terzi, fornisce loro la bozza e la versione finale delle relazioni contenenti la valutazione del rischio del gruppo e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità del gruppo solo previo consenso di tutte le autorità competenti interessate.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene le autorità competenti interessate pienamente informate sull'ampiezza, il livello e la natura del coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo e sulla misura in cui la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo ha beneficiato dei loro contributi.
Storico versioni
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