Art. 21 · Aggiornamento annuale e straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta

Art. 21

Aggiornamento annuale e straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta

In vigore dal 23 giu 2014
Aggiornamento annuale e straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta 1.   L'aggiornamento annuale delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta segue la procedura di cui all', paragrafo 2, nella misura in cui ciascuna fase della procedura sia pertinente per l'applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. 2.   Qualsiasi aggiornamento straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE segue la procedura di cui agli articoli da 9 a 14.
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