Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1) «autorità competenti interessate», le autorità competenti responsabili in uno Stato membro della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; (2) «altre autorità competenti», una delle seguenti autorità: a) autorità competenti che non sono un'autorità competente interessata; b) pubbliche autorità o enti ufficialmente riconosciuti dal diritto nazionale che sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza su soggetti del settore finanziario, come definiti all', paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013, che operano nello Stato membro interessato e che non sono né un ente creditizio, né un'impresa di investimento; (3) «relazione SREP», la relazione che presenta l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE; (4) «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità», la relazione che presenta l'esito della parte del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE riguardante i rischi di liquidità; (5) «relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo», la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; (6) «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo», la relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE; (7) «decisione congiunta sul capitale», una decisione congiunta su questioni di cui all', lettera a); (8) «decisione congiunta sulla liquidità», una decisione congiunta su questioni di cui all', lettera b).
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