Art. 19
Controllo dell'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità
In vigore dal 23 giu 2014
Controllo dell'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità
L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità, adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità, di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.
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