Art. 16 · Elaborazione delle decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale

Art. 16

Elaborazione delle decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale

In vigore dal 23 giu 2014
Elaborazione delle decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale 1.   La decisione sul capitale adottata in assenza di decisione congiunta sul capitale è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sul capitale; b) la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sul capitale si riferisce e si applica; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sul capitale; d) la data della decisione sul capitale; e) la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE; f) per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato; g) per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dall'ente d'interesse a livello individuale; h) per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; i) per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sul livello dei fondi propri che l'ente d'interesse è tenuto a detenere a livello individuale ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; j) le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili agli enti d'interesse ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti; k) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i); l) la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi; m) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi. 2.   Le decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all', paragrafi da 2 a 4, a seconda dei casi.
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