Art. 10 · Preparazione del progetto di decisione congiunta sul capitale

Art. 10

Preparazione del progetto di decisione congiunta sul capitale

In vigore dal 23 giu 2014
Preparazione del progetto di decisione congiunta sul capitale 1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sul capitale pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sul capitale include ciascuno dei seguenti elementi: a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sul capitale; b) la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sul capitale si riferisce e si applica; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale; d) la data del progetto di decisione congiunta sul capitale e degli eventuali aggiornamenti rilevanti; e) la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE; f) la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato; g) la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti da ciascun ente del gruppo a livello individuale; h) la conclusione sul livello dei fondi propri che ogni ente del gruppo è tenuto a detenere a livello individuale conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; i) la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; j) le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili a ciascun ente ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti; k) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i); l) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi. 2.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), include ciascuno dei seguenti elementi: a) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare, mantenere e distribuire il capitale interno e se tali strategie e processi sono aggiornati; b) una valutazione che stabilisca se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno sono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui gli enti del gruppo sono esposti o potrebbero essere esposti; c) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013; d) una valutazione che stabilisca se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti del gruppo assicurano una gestione e una copertura adeguate dei rischi; e) informazioni sull'applicazione di misure e poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 102 e dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da b) a l), della direttiva 2013/36/UE per fronteggiare le carenze individuate in relazione a quanto indicato alle lettere da (a) a (d). 3.   Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (f) e (g), sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate. 4.   Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (h) e (i), soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono formulate come importo o rapporto o una loro combinazione; b) forniscono informazioni dettagliate sulla qualità dei fondi propri aggiuntivi richiesti; c) sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate. 5.   Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale. 6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera (g).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:710:oj#art-10