Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 giu 2014
I divieti di cui all' non si applicano: a) all'esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.; b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (3) e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
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