Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 384/2010
In vigore dal 20 giu 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 384/2010
La prima voce dell'allegato I del regolamento (UE) n. 384/2010 (relativa all'indicazione sulla salute «
È stato dimostrato che gli steroli vegetali e gli esteri di stanoli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche
») è così modificata:
a)
Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente:
«Informare il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di almeno 1,5-3 g di steroli/stanoli vegetali. Si può fare riferimento alla portata dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento alla portata dell'effetto, si deve indicare al consumatore l'intera fascia “da 7 a 10 %” per alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di steroli/stanoli vegetali, oppure l'intera fascia “da 10 a 12,5 %” per alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di steroli/stanoli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane”
».
b)
Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente:
«Q-2008-779
Q-2009-00530 e Q-2009-00718
Q-2011-01241».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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