Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 983/2009

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 983/2009

In vigore dal 20 giu 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 983/2009 L'allegato I del regolamento (CE) n. 983/2009 è così modificato: 1) La prima voce (relativa all'indicazione sulla salute «È stato dimostrato che gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche») è così modificata: a) Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente: «Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-3 g di steroli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “da 7 a 10 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di steroli vegetali, oppure l'intero intervallo “da 10 a 12,5 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di steroli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane” ». b) Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente: «Q-2008-085 Q-2009-00530 e Q-2009-00718 Q-2011-01241». 2) La seconda voce (relativa all'affermazione sulla salute «È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo riducono il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche») è così modificata: a) Il testo della quinta colonna (condizioni d'uso dell'indicazione) è sostituito dal seguente: «Informazione per il consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 1,5-3 g di stanoli vegetali. È possibile fare riferimento all'entità dell'effetto solo per alimenti delle categorie seguenti: margarine spalmabili, prodotti lattiero-caseari, maionese e salse da insalata. Quando si fa riferimento all'entità dell'effetto, al consumatore devono essere comunicati l'intero intervallo “da 7 a 10 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 1,5-2,4 g di stanoli vegetali, oppure l'intero intervallo “da 10 a 12,5 %” per gli alimenti che assicurano un'assunzione giornaliera di 2,5-3 g di stanoli vegetali, e il tempo necessario ad ottenere l'effetto “in 2-3 settimane” ». b) Il testo della settima colonna (riferimento del parere EFSA) è sostituito dal seguente: «Q-2008-118 Q-2009-00530 e Q-2009-00718 Q-2011-00851 Q-2011-01241».
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