Art. 2
In vigore dal 19 giu 2014
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continuerà ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 16 gennaio 2015:
1)
per quanto riguarda le sostanze attive acibenzolar-s-metile, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, piraflufen-etile, quinoclamine e warfarin in e su tutti i prodotti,
2)
per quanto riguarda la sostanza attiva etossichina in e su tutti i prodotti escluse le pere,
3)
per quanto riguarda la sostanza attiva flusilazolo in e su tutti i prodotti escluse le pesche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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