Art. 9
Pubblicazione e informazione
In vigore dal 17 giu 2014
Pubblicazione e informazione
1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
a)
le informazioni sintetiche di cui all' nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
b)
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all' o di un link che dia accesso a tale testo;
c)
le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all' del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.
2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli (51), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; e
uguale o superiore a 30.
3. Per i regimi di cui all', l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.
4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
5. La Commissione pubblica sul suo sito web:
a)
i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
b)
le informazioni sintetiche di cui all'.
6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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