Art. 58
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 giu 2014
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'.
2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1o luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1o gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.
4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all', paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.
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