Art. 56 · Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

Art. 56

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali 1.   Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali. 3.   Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. 4.   Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. 5.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. 6.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 7.   Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.
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