Art. 56
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali
1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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