Art. 55
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.
3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.
4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.
5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.
6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
7. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a)
aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;
b)
aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.
8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
9. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.
10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
11. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
12. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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