Art. 52 · Aiuti per le infrastrutture a banda larga

Art. 52

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti per le infrastrutture a banda larga 1.   Gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di reti di infrastrutture a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga; b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga; c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA). 3.   Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta. 4.   Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica. 5.   L'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell', punto 139 del presente regolamento, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete. 6.   Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata. 7.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.
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