Art. 47 · Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

Art. 47

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti 1.   Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese. 3.   I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo. 4.   Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. 5.   Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi. 6.   Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte». 7.   I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. 8.   L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 9.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 10.   Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.
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