Art. 46 · Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

Art. 46

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico 1.   Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I. 2.   I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico. 3.   L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 4.   L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 5.   I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento. 6.   L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.
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