Art. 43
Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta
1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
3. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.
4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
5. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.
6. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.
7. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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