Art. 42
Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.
3. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:
i)
il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o
ii)
la necessità di diversificazione; o
iii)
i vincoli di rete e la stabilità della rete; o
iv)
i costi (di integrazione) del sistema; o
v)
la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa.
Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all', lettera a).
4. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5 % del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.
5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.
6. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.
7. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.
8. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all', paragrafi 5, 6 e 7.
9. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.
10. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.
11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.
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