Art. 41 · Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

Art. 41

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili 1.   Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità. 3.   Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione. 4.   L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo. 5.   Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione. 6.   I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile; b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile; c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente. 7.   L'intensità di aiuto non supera: a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b); b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c). 8.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 9.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 10.   L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.
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