Art. 4
Soglie di notifica
In vigore dal 17 giu 2014
Soglie di notifica
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:
a)
aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all', punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
b)
aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all', paragrafo 3;
c)
aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
d)
aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
e)
aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
f)
aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
g)
aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all', paragrafo 9;
h)
aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all', paragrafi 3, 4 e 5;
i)
aiuti alla ricerca e sviluppo:
i)
se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
ii)
se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
iii)
se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
iv)
se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
v)
se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
vi)
aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
j)
aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
k)
aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
l)
aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
m)
aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
n)
aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
o)
aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
p)
aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
q)
aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
r)
aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
s)
aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
t)
aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all', paragrafo 5;
u)
aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
v)
aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell': 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all';
w)
aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
x)
aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
y)
aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
z)
aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
(aa)
regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
(bb)
aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
(cc)
aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.
2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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