Art. 30 · Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Art. 30

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura 1.   Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato. 3.   Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) la conferma dell'attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati; d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato. 4.   I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato. 5.   Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 6.   I costi ammissibili sono quelli previsti all', paragrafo 3. 7.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
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