Art. 30
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura
1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
a)
la conferma dell'attuazione del progetto;
b)
gli obiettivi del progetto;
c)
la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;
d)
un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. I costi ammissibili sono quelli previsti all', paragrafo 3.
7. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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