Art. 23
Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se il gestore della piattaforma è una piccole impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'.
Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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