Art. 21 · Aiuti al finanziamento del rischio

Art. 21

Aiuti al finanziamento del rischio

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti al finanziamento del rischio 1.   I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme: a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili. 3.   A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili. 4.   A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. 5.   Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 6.   Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9; b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale; c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell', paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI. 7.   Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili. 8.   Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità. 9.   L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio. 10.   Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie: a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato; b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b); c) il 60 % del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c), e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b). 11.   Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo 10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 10. 12.   Una misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti. 13.   Una misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni: a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili; b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi; c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento; d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 % massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato. 14.   Le misure per il finanziamento del rischio garantiscono che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile; b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti; c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria; d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica. 15.   Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni: a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare; b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria; c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico; d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti; e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo. 16.   Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni: a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori; b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del prestito; c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito. 17.   Uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata. 18.   Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni: a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.
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