Art. 20
Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;
b)
costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;
c)
spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.
3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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