Art. 17 · Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

Art. 17

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI 1.   Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi: a) i costi degli investimenti materiali e immateriali; b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni. 3.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere: a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: — lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, — gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, — l'operazione avviene a condizioni di mercato. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento. 4.   Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni. 5.   I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni: a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta. 6.   L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
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