Art. 15 · Aiuti a finalità regionale al funzionamento

Art. 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

In vigore dal 17 giu 2014
Aiuti a finalità regionale al funzionamento 1.   I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate, designate dagli Stati membri nelle loro carte degli aiuti a finalità regionale approvate dalla Commissione conformemente al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (54), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano: a) i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti: i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone; ii) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente; iii) questi costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti il minor costo possibile per il beneficiario; solo per le regioni ultraperiferiche, i costi aggiuntivi di trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone possono comprendere i costi di trasporto delle merci da qualsiasi luogo di produzione verso tali zone; b) i sovraccosti di esercizio diversi dai costi di trasporto, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato alle seguenti condizioni: i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in una regione ultraperiferica; ii) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera: — il 15 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata; — il 25 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata; — il 10 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata. 3.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi ammissibili definiti nel presente articolo.
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