Art. 2 · Disposizioni transitorie relative all'adesione all'impresa comune

Art. 2

Disposizioni transitorie relative all'adesione all'impresa comune

In vigore dal 16 giu 2014
Disposizioni transitorie relative all'adesione all'impresa comune L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione.
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