Art. 19 · Azioni iniziali

Art. 19

Azioni iniziali

In vigore dal 16 giu 2014
Azioni iniziali 1.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune S2R fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune S2R. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) fino a quando il direttore esecutivo non assuma le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione, a norma dell' dello statuto, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo che può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione; b) in deroga all', paragrafo 2, del presente regolamento, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina; c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari. 3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune S2R previa approvazione del consiglio di direzione e può concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune S2R. 4.   Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune S2R e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune S2R avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune S2R.
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